General

La giurisprudenza turca: due casi a confronto

7 Agosto 2016

La stessa incertezza
nella prassi giurisprudenziale si avverte leggendo le sentenze dei giudici
turchi in materia di omicidi in nome dell’onore, sebbene nel codice penale
esista una norma chiara e precisa che regola il “fattore culturale”.
Anzi, si riscontra
ancora oggi una parte della giurisprudenza che si pone in contrasto con
l’atteggiamento intollerante del legislatore: spesso al posto di applicare il
trattamento sanzionatorio previsto dalla legge, i giudici tendono a attenuare
la pena e a tollerare la motivazione culturale alla base del reato. Le sentenze
di seguito, qui descritte in sintesi, ne costituiscono un esempio.
–                                                                                                                                 Protagoniste
di questa vicenda sono due ragazze turche, che durante una conversazione
piuttosto intima, vengono spiate dal cugino di una delle due, il quale non solo
osserva le giovani, ma cerca di ascoltare anche i loro discorsi. Non riuscendo,
malgrado gli sforzi, a capire la conversazione, esce allo scoperto e domanda
direttamente alle ragazze il punto del discorso. Queste ultime si rifiutano, e
lasciano il giovane da solo.
Il cugino geloso e
infastidito, confessa l’accaduto al fratello, con il quale parla e riflette sul
segreto che le ragazze stavano mantenendo. I giorni passando e il giovane non
si dà pace, costruisce una storia segreta amorosa nei suoi pensieri e si
convince che la giovane cugina abbia una relazione. Tale idea è così forte che
lo spinge ad ucciderla, sia per la folle gelosia verso di lei, sia perché è
convinto che la ragazza stesse rovinando l’onore della famiglia.
Il procedimento
penale a seguito della vicenda, punisce il ragazzo con la pena del carcere, ma
non lo condanna con l’aggravante dell’omicidio a movente culturale, anzi il
giudice attenua la pena in quanto il colpevole avrebbe seguito le regole
proprie della sua tradizione.
–                                                                                                                                 La
vittima di questo caso è sempre una donna turca, che venne assassinata dal
fratello, a causa del senso di disonore sentito a seguito della presunta
condotta immorale della donna.
La vicenda iniziò in
un paesino turco dove la donna viveva con il marito e la famiglia, dopo decenni
passati in quel luogo, tra la comunità iniziarono a correre dei pettegolezzi su
un presunto tradimento da parte della donna.
Le dicerie
diventarono talmente diffuse che condizionarono la vita di tutta la famiglia,
tanto da costringere questa a trasferirsi in un altro paese. Ma anche in
seguito le chiacchere della comunità si diffusero tra le famiglie, pertanto i
parenti della donna cominciarono ad insospettirsi. Soprattutto il fratello
della vittima, che le suggerisce di cambiare un’altra volta luogo di
abitazione. La donna rifiuta, e col passare del tempo i pettegolezzi si fecero
opprimenti, specialmente per il fratello, che si convinse dell’immorale vita
della donna, che decise di accoltellarla e ucciderla.
Anche in questo
caso, il giudice ha disposto, in sede di commisurazione della pena,
l’attenuante per aver commesso il fatto di omicidio in ragione della propria
tradizione e cultura, sebbene, come già ricordato, la legge disponga un aspro
trattamento sanzionatorio per i reati a movente culturale.
–                                                                                                                                 Quest’ultima
vicenda concerne il rapporto familiare tra una madre e i due figli. La donna è
una lavoratrice, rimasta vedova, che vive con i figli.
Un giorno mentre la
madre si trovava sul posto di lavoro, uno dei giovani figli la vide parlare con
un collega, col quale si comportava in modo premuroso e diverso rispetto al
solito. Perciò i giovani pensarono che la madre avesse una relazione segreta
con l’uomo durante il turno lavorativo. Conseguentemente, decisero di parlare
con il presunto amante e porgli domande precise. L’uomo però non confessa il
rapporto amoroso con la donna e i ragazzi, in un momento di rabbia, si
sfogarono e uccisero l’uomo.
La ragione di fondo
che ha determinato la condotta è la difesa dell’onore proprio e di quello
dell’intera famiglia. Uccidere chi potrebbe compromettere e danneggiare l’onore
familiare, significa tutelare la famiglia stessa.
La decisione del
giudice in questo caso, fu coerente con la lettera normativa, venne applicata
la circostanza aggravante in materia di omicidi culturali, e fu disposto il
massimo della pena detentiva per entrambi.
Volutamente sono
stati riportati due sentenze che presentano un trattamento sanzionatorio più
mite, e solo una con un verdetto che rispecchia la volontà legislativa: ancora
moltissimi giudici dei tribunali turchi tendono a favorire e a “scusare” le
condotte delittuose che sono condizionate dal movente culturale del
colpevole.