General

Omicidio culturale o per causa d’onore?: l’aggravante dell’ergastolo

4 Agosto 2016


Nel codice penale
tante novità dimostrano la volontà della Turchia di migliorare l’approccio
nazionale legato alle violazioni dei diritti
fondamentali
: i diritti della persona sembrano posti in primo piano
rispetto alla posizione dello Stato, i diritti della donna sono ora considerati
diritti umani, la discriminazione basata sul sesso riceve una dura sanzione dal
punto di vista legislativo. Il nuovo codice viene salutato da apprezzamenti e
manifestazioni positive dall’Unione Europea, dalla dottrina e dalle
organizzazioni che tanto avevano lavorato affinché molte norme facessero
ingresso nella legislazione; ma non tutti gli aspetti sono da considerarsi favorevoli,
diverse ombre appaiono dalla lettura del codice e dall’applicazione delle
norme.
La riforma del
codice penale ha coinvolto da vicino la tutela del diritto alla vita, ha
previsto nuove circostanze aggravanti che con aspre pene condannano chi viola
tale diritto.
In particolare l’art
81 cp[1]
prevede la pena dell’ergastolo per chi commette un’omicidi volontario e l’art
82 cp[2]
contempla un elenco di tipologie di omicidio che rendono il delitto ancora più
grave di quanto già sia, e che vengono perciò sanzionate con maggior severità.
In questi casi la pena è quella dell’ergastolo con trattamento restrittivo del
detenuto, che rappresenta la pena più aspra nell’ordinamento turco.
Le undici
circostanti aggravanti designate dall’art 82cp sono rubricate come casi
qualificati di omicidio e tra queste troviamo “a) pianificazione del fatto; b) realizzazione disumana; c) uccisione
per mezzo del fuoco, di allagamenti, distruzioni, affondamenti, esplosivi o
armi nucleari chimiche o biologiche; d) uccisione di un parente, di un
ascendente o di un discendente, ovvero del coniuge o di un fratello; e)
uccisione di un bambino o di una persona che fisicamente o psichicamente non
poteva difendersi; f) consapevolezza della gravidanza della donna; g) uccisione
di una persona in servizio pubblico o a causa del suo servizio; h) omicidio per
occultare un altro reato o per distruggerne le prove; i) omicidio per
accanimento; j) omicidio per vendetta; k)
uccisione a motivo della tradizione
. [3]
Quest’ultima
previsione rappresenta una delle circostanze aggravanti introdotte dalla nuova
legislazione e particolarmente volute dal gruppo di riforma del codice penale a
favore delle donne. La norma desta molto interesse perché costituisce la prima
disposizione turca che ritiene l’omicidio d’onore un’aggravante dell’omicidio
volontario.
L’art 82k cp è
formulato esattamente con l’espressione töre
saikiyle
, traducibile come movente che concerne gli usi, le regole
culturali, le leggi morali ed etiche, la tradizione e la cultura[4].
Nella straordinaria
ampiezza della nuova fattispecie penale si ricomprende tutto ciò che lega i
soggetti coinvolti nel delitto alle tradizioni che seguono e all’origine
culturale che li identifica.
La norma è quindi
diretta a tutelare il diritto alla vita umana da comportamenti illeciti posti
in essere al fine di imporre regole provenienti dalla tradizione. In altre
parole, si vuole assicurare una pena aspra che non permetta alle norme
culturali di un individuo di sovrastare e pregiudicare il diritto alla vita,
uno dei diritti personalissimi garantiti ad ogni persona.
L’importanza della
norma si evince naturalmente dalla sua ratio: ciò che caratterizza ogni uomo e lo distingue dagli altri è la sua
personalità che deriva dalle sue origini, dall’esperienza, dalla sua cultura,
dalle usanze e dalle tradizioni personali e familiari
.
Il concetto töre, menzionato nella disposizione
legislativa, comprende in sé stesso la nozione di onore, in quanto il “codice
d’onore” che parte della comunità turca segue, influisce sulla vita quotidiana
dei soggetti, condiziona le scelte personali, sia superficiali che fondamentali,
determina le relazioni interpersonali e lo status sociale, è perciò un elemento
primario che determina la cultura personale, ossia il töre.
Commettere di
conseguenza un omicidio in nome dell’onore, a causa della condotta disonorevole
ed immorale della vittima, che si pone come contraria alle proprie usanze
tipiche e viola le regole culturali, è una fattispecie che può riconoscersi a
tutti gli effetti nella circostanza aggravante prevista dall’art 82k cp.
Mediante questa
norma sembra che la nuova riforma volga chiaramente le spalle alla disciplina
precedente: l’articolo non giustifica più l’omicidio perpetrato allo scopo di
rispettare le regole d’onore o commesso per ripristinare l’onore familiare
infranto agli occhi della comunità, anzi ora la fattispecie è contemplata come
caso qualificato di omicidio aggravato.
Il salto legislativo
quindi consiste non solo nell’abbondonare una disciplina che diminuiva la
sanzione penale dell’omicidio volontario, ma soprattutto, nel regolare il delitto d’onore come aggravante: il
passaggio consiste nel muoversi da una circostanza attenuante ad una
circostanza aggravante del reato[5].
Considerando dal
punto di vista legislativo la portata innovativa della norma, si potrebbe
affermare che in questo caso il codice abbia raggiunto l’obiettivo di
“proteggere i diritti e le libertà individuali”, come previsto dall’art 1cp[6].  Non sono dello stesso avviso però coloro che hanno
criticato l’art 82k per non contenere in modo esplicito l’espressione omicidio
d’onore.
La critica
sfavorevole concerne quindi il concetto di tradizione contenuto nell’articolo:
se il Parlamento avesse voluto realmente contrastare in modo definitivo il
fenomeno dell’omicidio d’onore, avrebbe esplicitato nella lettera normativa il
motivo dell’onore sessuale, non avrebbe lasciato così tanto spazio
all’indeterminazione. Il termine che doveva essere inserito nella norma avrebbe
dovuto essere la parola namus, che
nella lingua turca fa riferimento in modo diretto e all’onore sessuale, la vera
ragione che scatena l’omicidio d’onore.[7]
Inoltre, la portata
molto ampia della norma dà vita a numerosi problemi interpretativi: una parte
della dottrina afferma che gli omicidi d’onore sono una fattispecie ricompresa
nell’art 82kcp, ma solo nella loro forma “classica”, ossia nei casi in cui
l’atto concreto dell’omicida sia preceduto dal  
cd “consiglio di famiglia”; non sarebbe quindi possibile applicare la
circostanza aggravante a tutti gli omicidi individuali decisi dal singolo
soggetto attivo.
In più, secondo
questo orientamento, rimarrebbero altre problematiche legate alla prova, a
causa della connivenza, delle collusioni e dell’omertà all’interno del nucleo
familiare, che, necessiterebbero di un ulteriore precisazione normativa.[8]
Una delle critiche
più severe che va nella stessa direzione di quella appena esposta. Venne
manifestata dalle organizzazioni femministe del paese, che pur essendo
favorevoli all’introduzione dell’articolo, auspicano una nuova riforma in
futuro che inserisca a chiare lettere l’espressione omicidio d’onore. La norma
in vigore simboleggia una vittoria per la campagna portata avanti dalle
associazioni per le donne, è il risultato di aspre battaglie durante anni, ma
non può dirsi completamente soddisfacente in un’ottica applicativa e concreta.[9]
Altra parte della
dottrina si oppone a queste interpretazioni e ritiene che sia stata una scelta
voluta dal legislatore quella di dare una portata ampia alla norma, al fine di
comprendere anche tradizioni legate a culture diverse da quella turca. L’art
82k ha una sorta di rilievo di carattere internazionale, che vuol dar conto in
via generale del “fattore culturale”, senza circoscrivere la questione a parte
della popolazione turca.
Bisogna considerare
però che le sentenze di legittimità hanno una direzione opposta a questa
posizione, richiedendo come elemento integrante del fatto, la preventiva
deliberazione del consiglio di famiglia. [10]
Oltre alle opinioni
negative relative alla lettera della norma e al concetto troppo generale di
tradizione, sono state sollevate diverse voci in merito ad un’altra
disposizione del codice penale, l’art 29cp[11], che
regola la circostanza attenuante comune della “provocazione ingiusta”.
La nuova
formulazione della norma, molto discussa in sede parlamentare, rappresenta il
compromesso tra coloro che ne richiedevano l’abrogazione e coloro che erano
propensi verso una direzione opposta: oggi la norma è stata modificata ed ha
una capacità sanzionatoria limitata rispetto a prima.
In particolare, il
codice stabilisce l’applicazione della norma nel caso in cui l’omicidio sia
commesso in stato d’ira o di estrema sofferenza, provocata da un atto ingiusto.
Il trattamento sanzionatorio prevede in tali situazioni, una riduzione dai 18 ai 24 anni in caso di
ergastolo con trattamento duro, dai 12 ai 18 anni se si tratta di ergastolo
semplice, ed infine, una diminuzione da un quarto ai tre quarti a
discrezionalità del giudice in tutti gli altri casi
, mentre prima delle
riforma l’articolo disponeva la riduzione fino ai sette ottavi rispetto alla
pena base.
La circostanza
attenuante viene dunque applicata quando l’agente, al momento della commissione
del delitto, si trova in uno stato psicologico alterato, prodotto dal
verificarsi di un’azione o di una situazione, che ha generato lo status mentale
di irritazione e turbamento.
È necessario quindi
avere la prova dell’atto ingiusto che ha causato lo stato d’ira o di
sofferenza, che a sua volta hanno determinato il compimento dell’omicidio. Ciò
che conta quindi è verificare il nesso tra l’azione ingiusta che ha provocato
lo stato mentale, e quest’ultimo ed il reato.[12]
A fronte di questa
breve spiegazione in merito alla norma della provocazione, ritorniamo sulle
critiche e sull’argomento di interesse: l’art 82kcp e l’omicidio d’onore.
La critica rivolta
alla “provocazione ingiusta” ex art 29cp, appartengono a generi diversi. Da una
parte si leggono critiche molto negative che derivano dallo studio dell’art 29cp
combinato all’art 82kcp, dall’altra parte esiste una dottrina che non fa
riferimento solo alla lettera delle due disposizioni, ma tiene in
considerazione anche ciò che è stato scritto nel progetto di legge.
Esaminiamo entrambi
gli orientamenti.
Il primo si
focalizza, come menzionato pocanzi, sul combinato disposto dell’art 29cp e
dell’art 82kcp, e critica in modo sfavorevole il primo perché mette in
discussione la portata applicativa concreta del secondo e ne scredita la
rilevanza.
L’art 29cp consente
una diminuzione di pena qualora l’omicidio commesso in nome dell’onore sia
stato originato da un atto ingiusto della vittima, che potrebbe coincidere con
una condotta od un’azione che l’agente ritiene immorale e disonorevole, e che
ha   prodotto quello status psicologico
causa del delitto. In questo contesto ci sarebbe un nesso tra il disonore
portato dalla vittima e la condotta omicida.
La norma crea una
via di fuga per giustificare l’omicidio e legittima implicitamente la violenza
basata sulle regole culturale del “codice d’onore”. La presenza delle
circostanza attenuante cioè contrasta con la circostanza aggravante dell’art
82kcp. Di conseguenza, nei casi in cui la prima sia applicabile, la pena
risulterebbe comunque diminuita, sebbene si tratti di un omicidio motivato da
norme culturali.[13]
Si spera quindi nell’eliminazione completa e chiara di ogni legame tra le
norme, in una loro “esclusione reciproca”. Servirebbe un intervento legislativo
che cancellasse ogni dubbio e possibile interpretazione estensiva delle
disposizioni in esame.[14]
La nota positiva e
più rilevante maturata dalla modifica del codice penale concerne comunque il
significato della condotta provocatoria, in quanto il termine turco scelto per
descrivere la condotta provocatoria è haksiz,
che significa antigiuridico, al contrario di prima, dove si rimandava al
concetto generico di illiceità. La sostituzione dovrebbe impedire
l’applicazione della circostanza attenuante nei contesti in cui la vittima non
compia nessun atto contrario al diritto: “Ipotesi
come: a) la ragazza che ha una relazione sentimentale o sessuale prima del
matrimonio; b) l’avvicinamento di una donna allo stile di vita occidentale131;
c) la donna che viene assassinata perché vittima di violenza sessuale; d)
l’uccisione determinata dalla volontà di divorzio”.
Molti critici
sostengono però che “a fondamento del
giudizio di provocatorietà si possono considerare anche valori sociali,
indipendentemente”[15] da
violazioni del diritto
. Tale opinione sarà alla prova della giurisprudenza.
La seconda posizione
dottrinale invece di analizzare e commentare solo la lettera dell’art 29cp,
approfondisce l’osservazione e considera il progetto parlamentare, che sta alla
base della disposizione, il quale contiene una specificazione del significato dell’articolo
in parola e non ne consente l’applicabilità nel caso in cui l’omicidio sia
stato determinato dalla tradizione, dai costumi o dall’onore. In particolare
ciò si evince dall’interpretazione dei due stati emotivi generati dall’atto
provocatorio: il termine ira sarebbe infatti stato sufficiente a descrivere lo
stato psicologico dell’agente; il fatto che sia stata aggiunta la parola
sofferenza, interpretabile anche come angoscia e afflizione, va a prevenire le
applicazioni sbagliate della norma “anger
and severe distress has to be the result of an unjust act.
The reason why this phrase
has been added to the Article is to prevent the wrong application of the
reduction on the basis of unjust provovation in the murder of relatives in our
country, which is called ‘custum or honor killing’”.[16]
Grazie a tale
particolarità il colpevole di un delitto d’onore non potrebbe beneficiare della
riduzione di pena permessa all’art 29cp;ì la norma non permetterebbe una
lettura in combinato disposto con l’art 82kcp “ the family members and relatives who commit honor killings…cannot
benefit from the reduction [ of penality].”[17]


[1]
Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren ki
şi,
müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.” Chi illegalmente uccide un’altra
persona è sanzionato con la pena dell’ergastolo”
http://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Kanunlar/T%C3%BCrk%20Ceza%20Kanunu.pdf.
Ultima consultazione 27/10/2015.
[2]
Madde 82- (1) Kasten öldürme suçunun; a) Tasarlayarak, b) Canavarca hisle veya
eziyet çektirerek, c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da
nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle, d) Üstsoy veya
altsoydan birine ya da e
ş veya kardeşe
kar
şı, e) Çocuğa
ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan ki
şiye
kar
şı, f) Gebe olduğu
bilinen kadına kar
şı, g) Kişinin
yerine getirdi
ği kamu görevi nedeniyle, h) Bir
suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya i
şlenmesini
kolayla
ştırmak ya da yakalanmamak
amacıyla,(1) i) (Ek:29/6/2005 – 5377/9 md.)Bir suçu i
şleyememekten
dolayı duydu
ğu infialle, j) Kan gütme
saikiyle,(2) k) Töre saikiyle,(2)
İşlenmesi
halinde, ki
şi ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Traduzione nel paragrafo in esame.
http://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Kanunlar/T%C3%BCrk%20Ceza%20Kanunu.pdf.
Ultima consultazione: 27/10/2015.
[3]
RIONDATO e ALAGNA, Padova University press, Diritto
penale della 2repubblica di Turchia
, 2012, pag 204-2015.
[4] ARIN, Femenicide
in the name of the honor, in Violance against the women
, vol n. 7, 2001,
pag 882.
[5] ARTUÇ, GÖKCAN, YAŞAR,
ADLET, Yorumlu – Uygulamalı Türk
Ceza Kanunu, 2014, 2804-2805.
[6] AMADO, Building
Feminist Movements and Organizations,
Zed Books, 2007, pag 236.
[7] HUMAN RIGHTS WATCH, “We Need a Law for Liberation” Gender, Sexuality, and Human Rights in a
Changing Turkey
, 2008, pag 47.
[8] PERVIZAT, Tackling
honour in the aftermath with a good practice
, 2009, pag 3.
[9] IKKARACAN, Reforming the penal code in Turkey :
the campaign for the reform of the turkish penal code from a geder perspective,
2007, pag 26.
[10]RIONDATO
e ALAGNA, Padova University press, Diritto
penale della Repubblica di Turchia
, 2012, pag 205-206.
[11]
Madde 29- (1) Haksız bir fiilin meydana getirdi
ği
hiddet veya
şiddetli elemin etkisi altında suç
i
şleyen kimseye, ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis
cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Di
ğer
hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.
Traduzione nel paragrafo in esame.
http://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Kanunlar/T%C3%BCrk%20Ceza%20Kanunu.pdf.
Ultima oncsultazione
27/10/2015.
[12] PERMANENT MISSION OF TURKEY TO THE UNITED
NATIONS, Additional information submitted
by the government of Turkey on the issues specified in paragraphs 10,13 and 23
of the concluding observations of the human rights committee on th initial
reposrt of Turkey (CCPR/C/TUR/1),
2014, pag 2.
[13] HUMAN RIGHTS WATCH, “We Need a Law for Liberation” Gender, Sexuality, and Human Rights in a
Changing Turkey
, 2008, pag 47.
[14] WWHR,
Shadow NGO report on Turkey’s fourth and fifth combined periodic report to the
committee on the elimination of discrimination against women
, 2005, pag 4.
[15]
RIONDATO e ALAGNA, Padova University press, Diritto
penale della Repubblica di Turchia
, 2012, pag 207.
[16] PERMANENT MISSION OF TURKEY TO THE UNITED
NATIONS, Additional information submitted
by the government of Turkey on the issues specified in paragraphs 10,13 and 23
of the concluding observations of the human rights committee on th initial
reposrt of Turkey (CCPR/C/TUR/1),
2014, pag 2.
[17] CORBIN, Between
saviors and savages: the effect of Turkey’s revised penal code on the
transformation of honor killings into honor suicides and why community
discource is necessary for honor crime eradication, in Emory international law
rewiew,2014,  vol. 29, pag 308.