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Storia della Turchia: l’emanazione del nuovo codice

4 Agosto 2016
Il codice penale vigente è stato emanato nel settembre del 2004 ed è entrato ufficialmente in vigore il primo giugno del 2005. Esso simboleggia una rivoluzione non solo legale, ma anche filosofica per la società turca: “the whole mentality of the Penal code has changed”. 
Il nuovo codice è il risultato di un lungo processo durato decenni. Già nel 1987 il “Pontefice del diritto di Istanbul”, Suli Donmezer, a capo di una commissione parlamentare, propose un primo progetto di riforma, che apparve conservatore e non molto diverso dalla normativa del tempo; due anni dopo ne seguì un altro, il quale si presentava innovativo per l’abrogazione della pena di morte, ma non corrispondeva ancora all’obiettivo voluto.
 Negli anni successivi sostanzialmente si assistette ad una paralisi dei lavori di riforma fino al 1997, quando i lavori ricominciarono e produssero un elaborato finale nel 2003. Quest’ultimo era molto legato al codice penale italiano. 
Durante la discussione parlamentare la parte speciale venne rivista: venne data prevalenza alle azioni delittuose contro la persona rispetto ai reati contro la società e lo Stato. Nell’autunno del 2003 ormai il progetto apparve completo e pronto per l’ultima veloce valutazione da parte della sottocommissione della commissione di giustizia. Inaspettatamente però si riaccesero i dibattiti che misero in discussione l’intero progetto. 
Dopo sette mesi il risultato fu una legge totalmente diversa, ispirata alle legislazioni di Germania, Austria, Svizzera, Polonia, Francia e Federazione Russa.   La completa diversità deriva dalla dottrina di riferimento dei membri delle commissioni, la prima, presieduta da Donmezer seguiva la dogmatica francese, mentre molti dei componenti della Sottocommissione parlamentare si ispiravano prevalentemente alla dogmatica tedesca. 
Il nuovo codice si articola in due libri, l’uno contiene la parte generale, mentre l’altro tratta la parte speciale, la quale disciplina i singoli reati.
I principi fondamentali su ci si fonda il diritto penale sono racchiusi principalmente in queste disposizioni: 
L’articolo 1 cp , ispirato al codice penale russo, individua lo scopo della legge nella tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e nei beni giuridici da esso disciplinati. Nel testo sono elencati alcuni beni giuridici, come l’ordine e la sicurezza pubblica, la giustizia, bene giuridici molti vaghi, che se da una parte colmano possibili vuoti di tutela, dall’altra diventano passibili di interpretazioni autoritarie. Tra gli scopi della normativa penale non sono compresi anche la rieducazione e la risocializzazione de reo, elementi fondamentali che confliggono con un’altra novità del codice: il principio di colpevolezza .
Quest’ultimo viene consacrato nella Costituzione turca all’art 38 co. 7  , che afferma chiaramente il principio della personalità della responsabilità penale, ossia che il fatto antigiuridico commesso deve essere personalmente rimproverato all’autore . Il concetto è ribadito nell’art 20 cp , il quale specifica che nessuno può essere responsabile di un’azione commessa da altri, sottolineando il collegamento soggettivo tra fatto penale e il vero autore. Gli articoli successivi, 21cp e 22cp, elaborano gli elementi che fondano la colpevolezza, il dolo e la colpa, che fino ad ora erano limitati al lavoro di dottrina e di giurisprudenza a causa del silenzio normativo. 
Al primo comma dall’art 21 , il dolo è definito come la conoscenza e la volontà di integrare gli elementi della fattispecie, e al secondo comma viene definito, il dolo eventuale, che si verifica quando una persona, sebbene preveda che potrebbe realizzare gli elementi contenuti nella descrizione legislativa del reato, commette l’azione. L’elemento volitivo non espresso nella norma si può rinvenire nella relazione di accompagnamento al codice, dove il legislatore, dopo aver definito il concetto di dolo nella sua forma generale, ha fornito un’ulteriore e breve spiegazione, aggiungendo che la colpevolezza si rinviene quando l’agente si rassegna alla realizzazione del reato, il termine rassegnazione riconducendosi indirettamente alla consapevolezza, e quindi alla volontà dell’agente di compiere il reato.
Tuttavia non viene fatta menzione di quest’ultimo nella lettera normativa, lasciando aperto il dibattito sull’elemento volitivo, ed in più la questione relativa al limite tra dolo e colpa cosciente.
La responsabilità penale per colpa, innovativa non solo perché prima non trovava una disciplina nel codice, ma anche perché non era stata elaborata da dottrina e giurisprudenza nel modo odierno, è disciplinata all’art 22 comma 1 , il quale descrive la colpa incosciente e richiede la violazione di un obbligo di diligenza e prudenza e la non volizione dell’evento che si è verificato a seguito della realizzazione della condotta. 
L’art 2 cp  che afferma il principio di legalità che “costituisce l’emanazione più importante del principio di Stato di diritto”, esso è contenuto anche nella Costituzione al comma 1 dell’art 38 . Esso garantisce l’impunità ad ogni individuo che abbia compiuto un fatto che al tempo della sua commessione non costituiva un reato, o in altre parole assicura che un soggetto venga punito solo quando abbia commesso un fatto che sia già considerato reato.  
Se queste sono le novità caratterizzanti la parte generale del codice, quelle che distinguono la parte speciale, sono invece relative, in primis, alla struttura stessa del codice, che unisce i delitti alle contravvenzioni, e poi all’ordine dei reati, che risulta invertito rispetto al passato: sono prima individuati i reati internazionali e contro l’individuo e poi quelli contro lo Stato. Tale innovazione rispecchia l’idea secondo la quale l’uomo ha una posizione primaria sul resto . 
Nuove fattispecie sono state introdotte, come il genocidio e i crimini contro l’umanità e i reati contro l’ambiente; sono state rivisitate le disposizioni la tortura per applicare un regime di tolleranza zero.
È stato inoltre modificato il capo relativo alla tutela della donna, in particolare i reati sessuali non sono più ritenuti delitti contro la società, l’ordine pubblico e la moralità, che erano interpretati mediante concetti che rimandavano al patriarcato, come la castità, la moralità, la vergogna e gli usi in pubblico ; essi sono ora considerati reati contro la persona, nella sezione relativa ai crimini contro l’inviolabilità sessuale.
Sfortunatamente non è stata accolta la richiesta di classificare tali reati come delitti contro la libertà sessuale, un segnale che mostra ancora la difficoltà per molti cittadini turchi di considerare la donna libera di gestire il corpo e la sfera sessuale.