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Cosa prevede la legge elettorale Italicum

5 Ottobre 2016

Il 29 settembre Matteo Renzi ha annunciato di essere disposto a rimettere in discussione la legge elettorale, l’Italicum, contestato anche all’interno del suo partito, il Partito democratico, pur di salvare la riforma costituzionale.

L’Italicum è stato criticato perché concederebbe troppo potere al partito vincitore e quindi all’esecutivo. Ma cosa prevede l’Italicum? E cosa c’entra con la riforma costituzionale?

Il 1 luglio 2016 la nuova legge elettorale è entrata in vigore dopo essere stata approvata in via definitiva dal parlamento il 4 maggio 2015. La legge riguarda solo l’elezione della camera dei deputati, perché la riforma costituzionale che sarà sottoposta a referendum il 4 dicembre prevede l’abolizione del senato come camera elettiva. Ecco cosa prevede l’Italicum.

Premio di maggioranza e sbarramento. La lista o il partito che ottiene più del 40 per cento al primo turno (o che vince al ballottaggio) prende il premio di maggioranza: 340 seggi su 630. I 290 seggi rimanenti devono essere assegnati agli altri partiti. Se nessuno riesce a superare il 40 per cento si procede al ballottaggio tra i due partiti o coalizioni che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno. La soglia di sbarramento per entrare in parlamento è fissata al 3 per cento.
Collegi. Le 27 circoscrizioni attuali saranno sostituite da venti circoscrizioni elettorali, suddivise in cento collegi plurinominali. In ogni collegio, in media di circa seicentomila abitanti ciascuno, verranno presentate delle liste composte da sei o sette candidati. In Trentino-Alto Adige e in Valle d’Aosta si voterà invece con i collegi uninominali.
Preferenze. Nella prima stesura della legge le liste erano bloccate, cioè i candidati andavano eletti nell’ordine in cui comparivano nella lista. Nel testo approvato è previsto che solo i capolista siano bloccati, mentre dal secondo candidato in poi ci sono le preferenze. Ogni elettore potrà esprimere al massimo due preferenze.
Multicandidature. I capolista potranno candidarsi in più di un collegio elettorale, fino a un massimo di dieci.
Voto di genere. Ogni elettore potrà esprimere al massimo due preferenze: in questo caso dovrà votare per una donna e per un uomo, pena l’annullamento della seconda preferenza. È libero invece di esprimere una sola preferenza (o nessuna). Nell’ambito di ogni circoscrizione (che in parte coincide con le regioni) le donne o gli uomini capolista non possono essere più del 60 per cento del totale.