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Protezione internazionale: nelle crepe del sistema

2 Agosto 2017

Intervista all’Avv. Riccardo Campochiaro, del Foro di Catania

Il difficile equilibrio tra mobilità e «radicamento» – un concetto ridefinito dalla sociologia economica di Mark Granovetter – fatica a porsi come lettura complementare di due fenomeni abitualmente intesi in termini antitetici. Storicamente, essi sono serviti a descrivere il vecchio rapporto di forza esistente tra stranieri e autoctoni – rapporto che oggi si rinnova nelle logiche di frontiera (o di quartiere) con grande vitalità e nella varietà di forme che conosciamo. Tuttavia, secondo un orientamento culturale in linea con l’idea di uno spazio di cittadinanza comunitario quale è, costitutivamente, lo spazio europeo, il «radicamento» avviene attraverso la mobilità. Non una mobilità merceologica, ma fondata sulla «persona umana» giuridicamente intesa come soggetto titolare di una ‘posizione’ riconosciuta dal diritto e capace di integrarsi nel tessuto sociale. Questo carattere dinamico, nel momento in cui assume rilievo politico, potrà creare emergenza, barriere e fratture sociali (alle quali, di fatto, stiamo assistendo) o, inversamente, essere un veicolo di cittadinanza, per come questa è configurata e garantita dal diritto europeo e dalle Costituzioni dei singoli Paesi membri.

Malgrado una persistente inerzia legislativa, che ha portato a differire la legge sullo Jus soli, pare che proprio sul concetto di radicamento sia centrata una Proposta di legge di iniziativa popolare lanciata in aprile da Radicali Italiani con la campagna «Ero straniero – L’Umanità che fa bene», alla quale hanno aderito diverse realtà associative (tra cui la Fondazione Casa della Carità «Angelo Abriani», l’ASGI, il Centro «Astalli», la Fondazione «Migrantes», la Comunità di S. Egidio). Il provvedimento, per il quale in maggio è stata avviata la raccolta firme, ha lo scopo di superare i limiti imposti dalla Legge Bossi-Fini (L. n. 189/2002), come le restrizioni relative alla durata del permesso di soggiorno per i disoccupati (6 mesi), le identificazioni finalizzate all’espulsione degli «irregolari», i requisiti occupazionali necessari alla permanenza sul territorio nazionale (permesso di soggiorno della durata massima di 1 anno o di 2 anni per rapporti a tempo indeterminato). Oltre a una riforma del sistema dell’accoglienza improntata alla generalizzazione del modello SPRAR («Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati»), l’esistenza di un’attività lavorativa, di formazione, così come di un legame familiare, diventano elementi indicativi del radicamento inteso come processo e capace di resistere all’irregolarità e al diniego della richiesta di asilo: la regolarizzazione sarà comunque possibile.  Nel Report pubblicato da Radicali Italiani il 6 ottobre 2016 e dedicato alle politiche migratorie adottate nei diversi Stati dell’UE, troviamo parole-chiave come «lavoro», «inclusione» e l’espressione un po’ cruda e reificante di «fabbisogno d’immigrati». A fronte di una contrazione della domanda di lavoratori provenienti da Paesi terzi, dovuta alla saturazione dei settori meno qualificati, si è registrata una riduzione di quel flusso che passerà da 350000 persone all’anno a una stima calcolata di 150000 nel 2025. Nell’abstract del documento si osserva che «il profilo del migrante italiano è ancora abbastanza diverso da quello degli altri Paesi europei, a partire dal suo tasso di occupazione che è superiore a quello degli italiani, perché non può permettersi di non lavorare – gli ‘inattivi’, probabilmente, lavorano in nero». Un’altra differenza con diversi Paesi europei è data dalla basso livello di istruzione e da un reddito che decresce nel tempo, con gli inerenti rischi di deprivazione e vulnerabilità sociale.

Intervenuto in occasione del dibattito sulla Proposta di legge organizzato in Sicilia da Radicali Italiani lo scorso 17 luglio, Riccardo Campochiaro, Avvocato del Foro di Catania, ha auspicato la necessità di ribaltare la ratio securitaria della «Bossi-Fini»: «In applicazione di questa legge, tante persone che avevano già avviato un percorso di integrazione in Italia hanno dovuto interromperlo. Chi ha la possibilità di lavorare in Italia, anche mediante la chiamata di uno sponsor, deve poter accedere al mercato del lavoro». Se, come fa notare il legale, consideriamo la partecipazione del soggetto alla realtà lavorativa italiana un fattore di integrazione determinante, il rigetto della richiesta di protezione dopo 2 o 3 anni di burocrazia o il compimento della maggiore età per il figlio nel cui interesse il genitore sia stato autorizzato dal tribunale minorile a rimanere in Italia spezzeranno il percorso di integrazione con grave pregiudizio per l’interessato – che, frattanto, potrebbe avere ottenuto un contratto a tempo indeterminato. «Ciò costituisce uno svantaggio socio-economico anche per lo Stato, che offre welfare per un periodo prolungato e, improvvisamente, interrompe questo processo. Al momento l’Italia necessita, ogni anno, di almeno 300000 persone da occupare in settori poco ‘affascinanti’, ossia le costruzioni, l’agricoltura e i servizi di assistenza alla persona e alla famiglia, mentre i flussi di ingresso per lavoro saranno sempre meno consistenti (…) Oggi non esiste un governo libico con cui fare accordi: quelle persone dovrebbero essere accolte mediante una protezione di carattere umanitario».

Sulla scorta di queste riflessioni, abbiamo rivolto all’Avv. Campochiaro alcune domande sul funzionamento del vigente sistema di protezione internazionale e le relative criticità che affliggono il contesto italiano.


Avvocato, nell’ambito del suo impegno di consulenza e assistenza giuridica alle persone richiedenti la protezione internazionale, quali sono le maggiori ‘resistenze’ all’integrazione emergenti dalle fonti interne al nostro ordinamento?

I criteri che impone la «Bossi-Fini» creano problemi rispetto alla possibilità di una effettiva integrazione sociale, in particolare per i migranti. Nel nostro sistema, i visti di ingresso per motivi di lavoro dipendono da un «Decreto flussi» (che stabilisce annualmente la quote di cittadini stranieri autorizzati ad entrare in Italia per motivi di lavoro). Ciò impedisce a chi, ad altro titolo, sia già presente sul territorio italiano di regolarizzarsi, magari convertendo il proprio permesso di soggiorno: la Legge «Turco-Napolitano», per come è stata limitata dalla successiva «Bossi-Fini», non lo permette.  Le modifiche alla normativa vigente proposte dalla campagna «Ero straniero» chiedono di abolire la «Bossi-Fini» in alcuni punti, con la possibilità di ottenere permessi di soggiorno temporanei della durata di 12 mesi per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Attualmente, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 142/2015, attuativo di due Direttive europee, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente di svolgere attività lavorativa, ma solo se sono trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda e sempre che il procedimento di esame della domanda non  sia ancora concluso (Art. 22). La proposta di legge in oggetto appare, invece, centrata sull’esistenza di un rapporto lavorativo come base del radicamento sociale e dell’integrazione…

In base alla nuova disciplina proposta, sarebbe possibile convertire i permessi di soggiorno per richiesta di asilo in permessi «per comprovata integrazione» anche nei casi di diniego della richiesta di asilo laddove sia avvenuto un percorso di formazione e integrazione effettiva.

Come ho fatto presente nell’incontro del 17 luglio, ci sono casi di persone che aspettano 2 anni – un tempo idoneo ad avviare questo percorso – e, alla fine, pur avendo un contratto di lavoro, non possono convertire il permesso per richiesta di asilo in permesso per motivi di lavoro. Quelle persone devono necessariamente abbandonare il territorio italiano o, come di fatto avviene, abbandonare l’idea di un’integrazione sociale e rimanere in Italia in maniera irregolare, senza alcuna possibilità di modificare il proprio statuto.

Gli ostacoli derivano dalla legge vigente, ma anche dal funzionamento del sistema di accoglienza rispetto all’inclusione sociale che dovrebbero garantire i vari Centri. Se, ad esempio, consideriamo gli ospiti del CARA («Centro di accoglienza per richiedenti asilo») di Mineo, vi troveremo una percentuale di persone che, quantomeno, è in condizione di poter accedere a tirocini formativi o a un percorso scolastico, che sono le basi necessarie per avere accesso al mondo del lavoro. Da questo punto di vista, il sistema di ‘prima accoglienza’ presenta carenze enormi: i numeri sono molto alti e non è garantita, nel quotidiano, la scuola per tutti. Mediamente, invece, nelle strutture SPRAR l’iter è molto più semplice: malgrado le difficoltà di sistema (dipendenti da fattori geografici e politici), sarà più agevole per la persona accedere al mondo lavorativo, quantomeno sul profilo dell’inserimento integrato attraverso la formazione individuale.

Le frizioni maggiori nell’applicazione dello SPRAR riguardano la mancanza di coordinamento tra Comuni e Prefetture o sussistono altre ragioni?

I contrasti dipendono da una scelta di tipo governativo fatta a monte, cioè – apro una parentesi – di premiare il sistema dei CAS («Centri di accoglienza straordinaria») dei CARA o degli hotspot (o comunque li vogliamo chiamare) di smistamento e identificazione a discapito del sistema SPRAR.

Se oggi lo SPRAR finanzia circa 3000 posti di accoglienza, i CAS e i CARA ne coprono oltre 100000. Quindi la stragrande maggioranza dei posti di accoglienza sono quelli della pretesa «accoglienza straordinaria» che è invece, a tutti gli effetti, ‘ordinaria’.  Questa è una carenza nell’approccio a forme di accoglienza più diffusa, come è appunto quella garantita dai centri SPRAR. Negli anni, è stato fatto uno sforzo in questa direzione ed è chiaro, anche a livello ministeriale, che conviene a tutti un sistema di accoglienza diffusa rispetto a quella ‘ghettizzata’ dei CAS e dei CARA.  La previsione dello SPRAR è un segno positivo non indifferente, ma sicuramente non proporzionato ai flussi che abbiamo avuto negli ultimi 5 anni – flussi, peraltro, del tutto prevedibili.

Ma se i numeri erano prevedibili, il perenne rinnovo della logica emergenziale non rischia di apparire una copertura politica?

Ricordo bene che Alfano, quasi tre anni fa, diceva che sulle coste libiche ci sono 800000 profughi pronti a sbarcare. Questo suonava come una minaccia, mentre avrebbe dovuto suonare come un avvertimento: se sono pronti a sbarcare (e il dato corrisponde alla realtà), allora prepariamoci ad accoglierli con i mezzi predisposti a tale scopo. Una scelta politica ben diversa da quella che fece, nel 2009 (Governo Berlusconi IV), l’allora Ministro dell’Interno Roberto Maroni, ossia respingerli in mare senza neppure verificare i presupposti per la richiesta di protezione, scelta non legittima per la quale l’Italia è stata condannata nel 2012 dalla Corte Europea dei Diritti Umani (il c.d. «Caso Hirsi» ha coinvolto 200 persone di cittadinanza somala ed eritrea, molte delle quali, ri-traghettate a Tripoli dalle nostre unità di Marina, subirono da parte delle autorità libiche violenze e torture). Nell’optare per una scelta diversa, non si è tuttavia pensato al ‘dopo’… Più esattamente: ci si è pensato, ma in maniera non proporzionale agli arrivi. Se non altro, l’impegno avrebbe potuto essere più consistente.

In base alla Sua esperienza professionale come difensore, la giurisprudenza mostra tendenze favorevoli a un allargamento del sistema di protezione?  Potrebbe citare un esempio significativo dalla casistica?

In linea generale, posso rispondere di sì: c’è un allargamento.  Per altri versi, però, il sistema risulta irretito: mi riferisco, ad esempio, al Tribunale di Catania, tra i più assediati dai ricorsi. Negli ultimi anni, soprattutto con il CARA di Mineo, si è assistito a un vero e proprio ‘ingolfamento’ di quell’organo. Inoltre, si nota una certa generalizzazione nelle posizioni dei tribunali, i quali, piuttosto che indagare nel merito la questione, si limitano a valutare che il Paese di origine è un Paese sicuro, negando così la protezione internazionale. Si tratta di una strategia tesa ad accorciare i tempi: non occorre valutare gli aspetti inerenti alla storia personale del richiedente, o comunque essa sarà valutata in maniera molto superficiale, risparmiando tempo.  Pertanto il sistema è finora convenuto a chi proviene da Paesi insicuri (come il Pakistan, alcune regioni della Nigeria, o il Corno d’Africa) o Paesi che sono stati teatro di guerre civili (Mali, Costa d’Avorio); meno per i cittadini di altri Stati o regioni (si pensi a Paesi subsahariani come il Senegal o il Ghana), dove apparentemente non si dà una situazione di violenza generalizzata.

Un punto che, invece, ha giovato è stato l’allargamento delle maglie della protezione umanitaria, la quale rientra nel novero delle condizioni che possono essere riconosciute dai giudici e assume, per così dire, una valenza di ‘salvacondotto’: chi trova un lavoro, chi si fa una famiglia, chi radica la propria presenza in Italia ha questa possibilità. Ossia di trovarsi riconosciuta la protezione internazionale al di là della situazione esistente nel Paese di origine (per quella operano, invece, i criteri di protezione inerenti allo status di rifugiato e quelli sussidiari). La rilevanza di tali presupposti è una chance in più. Personalmente, mi sono imbattuto in diversi casi in cui, a prescindere dalla storia personale, si fa riferimento al fatto che il ricorrente sia impiegato in Italia, abbia trovato un lavoro, seguito corsi di italiano, oppure il ricorrente abbia una famiglia in Italia, dei figli minori che deve seguire: in questo caso, i giudici riconoscono la protezione umanitaria. Il principio della vulnerabilità soggettiva opera in modalità molto estesa. Ho visto emanare provvedimenti nei quali la stessa Commissione territoriale, qui al CARA di Mineo, riconosceva questo tipo di protezione «perché il ragazzo gioca a pallone nella squadra di Mineo», elemento ritenuto sufficiente a dimostrare un’integrazione! Ciò dimostra che, nell’«umanitaria», si può veramente far rientrare tantissimo. Esistono anche provvedimenti in cui tale protezione è motivata da una situazione di precarietà materiale. A questo proposito è significativo osservare l’artificiosità del distinguo tra ‘migranti economici’ e ‘migranti forzati’ (per intenderci, i richiedenti protezione per motivi politici e/o di conflitto aperto): non è detto che il migrante ‘economico’ non sia anche ‘forzato’.

Nella casistica, abbiamo pronunce in cui si fa riferimento a questo aspetto, come l’Ordinanza del Tribunale di Milano del 31 marzo 2016, dove ha assunto rilevanza l’estrema povertà delle condizioni di vita di un cittadino gambiano. Stiamo cercando di far passare questa interpretazione anche a  Catania. Il giudice di Milano – semplificando – dice che, se si fugge dalla carestia e dall’indigenza più assoluta che affliggono il proprio Paese di origine, allora vuol dire che non sono rispettati i principi stessi che l’Italia vuole tutelare, principi sanciti dalla Costituzione e dagli accordi internazionali che il nostro Stato ha siglato e ratificato. Con simili basi giuridiche e fattuali, si può riconoscere la protezione umanitaria quando l’emigrazione economica è il risultato della negazione di diritti come l’accesso alla salute o alle risorse alimentari e, pertanto, ha poco o nulla a che fare con la libertà di scelta. Per queste stesse ragioni, essa incontra la nostra tutela.

Il concetto che motiva questa apertura si potrà, allora, qualificare come uno stato di vulnerabilità personale dovuto a motivi umanitari?

In Italia, il dato normativo è offerto dall’Art. 5, comma 6, del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs n. 286/1998), che prevede il rifiuto o la revoca, in base a convenzioni o accordi internazionali resi esecutivi, del permesso di soggiorno «quando lo straniero non soddisfi le condizioni applicabili nello Stato contraente, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». La vulnerabilità del soggetto è un concetto elastico, nel quale può rientrare un’ampia gamma di situazioni reali e di concrete esigenze

A questo punto, c’è un’altra questione concreta: la persona interessata riesce a esporre alla Commissione o all’avvocato – e, quindi, al giudice – questa situazione di particolare vulnerabilità ? Occorrerà prevedere una difesa legale dignitosa anche sotto tale profilo. Il discorso fatto per i giudici vale anche per i difensori: nelle migliaia di ricorsi presentati si può ‘perdere’ una vulnerabilità singola per seguire più persone.

Per la mia esperienza, quando l’attenzione portata sulla vulnerabilità arriva al giudice, quest’ultimo la valuta quasi sempre positivamente: se c’è un contratto di lavoro, più di un familiare, un minore o altre particolari situazioni. Pensiamo al caso della Libia: l’allargamento delle maglie è dovuto a quel che si è vissuto laggiù. Per il fatto di avere subito violenze in quel Paese, i giudici riconoscono l’esistenza di una particolare vulnerabilità. D’altronde, fino a qualche anno fa c’era l’«emergenza Nordafrica»: ora è formalmente interrotta, ma i suoi presupposti fattuali continuano a esistere.

Un’importante interpretazione avanzata dall’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea avrebbe potuto, con la sua portata, rovesciare il «Sistema di Dublino», che regola la mobilità dei richiedenti asilo tra gli Stati dell’Unione.  Nonostante i tentativi di rendere quella normativa più rispondente all’attuale situazione migratoria, la Corte, non facendo propria quella lettura, ha deciso che il carattere straordinario della crisi non è determinante per disapplicare il Regolamento in oggetto (aggiornato nel 2013 e nato, all’origine, per rispondere a situazioni di ‘normale’ transito delle persone provenienti da Stati terzi nei Paesi dell’UE). Pertanto, lo Stato competente per l’esame delle richieste di asilo rimarrà sempre quello di primo ingresso.

Quali correttivi potrebbe ricevere questo sistema? Ci sono ulteriori alternative al ricorso alla clausola umanitaria (contenuta nel «Codice frontiere Schengen») sulla quale ha fatto leva l’Avvocato generale? 

Diciamo che si è persa un’occasione… Altre soluzioni risultano difficili. L’alternativa è ripetere ciò che aveva fatto l’Italia nel 2014/15 – e l’espediente potrebbe replicarsi – , ossia fare finta che le persone non arrivino nel proprio territorio: in seguito allo sbarco, quando qualcuno non vuole essere foto-segnalato sul nostro territorio, lo si lascia transitare verso lo Stato che intende raggiungere. Chiaramente, non si tratta di una ‘soluzione’ in senso istituzionale. Tuttavia, si rischia questa conseguenza finché l’Europa non si farà carico della moltitudine di persone fisiche che, comunque, in Europa vogliono andare. Diversamente, è anche difficile immaginare altre strade percorribili.

Il sistema delle ricollocazioni, che costituisce un’altra deroga al Regolamento di Dublino, non è mai partito. Ha funzionato per poche centinaia di migranti, rimanendo lettera morta per circa 120000 persone comprese tra Italia e Grecia. Molti Paesi si sono rifiutati di prestare l’accoglienza, che il diritto comunitario e internazionale non possono imporre.Tale asimmetria opera anche sul piano interno al nostro ordinamento, in quanto alcuni Comuni rifiutano di accogliere con l’effetto di una sproporzione distributiva e le conseguenti ricadute a livello gestionale e di sistema.

Una diversa pronuncia della Corte di Lussemburgo avrebbe rappresentato una via giuridica per dire che è in atto una crisi umanitaria. A mio parere, occorre sospendere il Regolamento di Dublino e pensare all’operatività di un sistema realmente funzionante sulle quote di ingresso. Inoltre, sarebbe fondamentale prendere in considerazione quella che è la volontà del diretto interessato: i ricollocamenti, infatti, prescindono da questo elemento soggettivo. In altre parole, se anche il richiedente domanda di accedere al ricollocamento, non dice dove vuole andare perché sarà esclusivamente il Paese destinatario a decidere in merito.

Nello stallo del sistema che regola la mobilità nell’area Schengen, ritiene un correttivo ragionevole il rilascio dei permessi umanitari temporanei (con possibilità di circolare nell’intera area) ipotizzato sui tavoli della Farnesina?

È una strada percorribile. In fin dei conti, è già stata intrapresa con Decreto nel 2011 (Dpcm del 5 aprile), a seguito della dichiarata «emergenza Nordafrica» (Dpcm del 12 febbraio), prevedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di 6 mesi.

Questa misura offrirebbe la possibilità al titolare di un permesso temporaneo di regolarizzarsi e, con tutte le incognite dei casi singoli, integrarsi… Purché il permesso sia realmente utilizzabile in tutta l’area Schengen. Diversamente, accadrebbe quanto si è verificato nel 2011, quando i migranti erano respinti a Ventimiglia perché la Francia non riconosceva la validità di quei documenti. È auspicabile, perciò, un titolo che possa essere speso in tutto lo spazio europeo, se no i titolari dovrebbero tornare in Italia a rinnovarlo e il problema dei tempi necessari si riproporrebbe. Applicando queste precauzioni, sarebbe un grande passo avanti.