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I punti controversi della legge sul reato di tortura

19 Maggio 2017

Il 17 maggio il senato italiano ha approvato il disegno di legge che prevede l’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento penale italiano con 195 voti a favore, otto contrari e 34 astenuti. Il testo, esaminato dal senato per la terza volta dopo numerose modifiche, ora torna alla camera per essere approvato. Il disegno di legge, tuttavia, è stato criticato dalle associazioni per i diritti umani che da anni chiedono di introdurre una legge di questo tipo anche in Italia, 28 anni dopo aver ratificato la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura.

Il senatore Luigi Manconi, che è stato il promotore della legge nella sua prima versione, si è astenuto dal voto del 17 maggio. “La scelta di non votare il disegno di legge per me è stata particolarmente gravosa, perché il disegno di legge in origine portava il mio nome”, ha scritto Manconi sul Manifesto. “Non ho partecipato al voto perché ritengo che quello approvato sia un testo mediocre”, ha spiegato Manconi. Si è astenuto anche l’ex magistrato Felice Casson e tutti i senatori di Sinistra italiana. Casson ha definito la legge “un compromesso al ribasso”, che di fatto rende impossibile applicare la disposizione nei tribunali.

Cosa prevede il disegno di legge
Il testo si compone di due articoli: il 613 bis e il 613 ter. La nuova legge prevede una pena da quattro a dieci anni di reclusione per chi “con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose”. Nelle diverse riscritture al senato è stato aggiunto: “Se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.