General

Il caso di Franca Viola e la svolta sulle norme d’onore nel 1981

6 Agosto 2016
Dopo la caduta del
Fascismo e l’avvento della Repubblica, la donna italiana ottiene il diritto di
voto, il diritto al divorzio, raggiunge una condizione migliore dal punto di
vista lavorativo. Essa dovrà aspettare ancora diversi decenni, però, per
acquistare una posizione equiparata a quella dell’uomo.
Infatti fino agli
anni ottanta rimasero in vigore le norme giuridiche in materia di ratto per
matrimonio, adulterio e gravidanza al di fuori del matrimonio.
Relativamente ai
delitti in nome dell’onore, i primi segnali di riforma si registrarono a
partire dagli anni sessanta, per via, innanzitutto del clamoroso caso di Franca
Viola, e inoltre perché le vecchie tradizioni della società, i valori
patriarcali e arcaici iniziarono a cambiare in meglio nei confronti della
figura della donna.
La storia di Franca
Viola segnò un passo importante nella storia italiana, aprì una “breccia in un
contesto sociale estremamente chiuso e tradizionalista in cui l’onore valva
sopra ogni cosa”.
“Due automobili –
una Giulietta e una 600 – si fermano di colpo di fronte al numero 49 di via
Arancio. Ne discendono dodici giovani che entrano in casa e subito ne escono
trascinando una giovane urlante di terrore e un ragazzino aggrappato alle sue
gonne. La madre della ragazza implora dai vicini un gesto di solidarietà, ma
non si apre un uscio. La fanciulla rapita è Franca Viola. L’organizzatore del
ratto e del sequestro: Filippo Melodia, imparentato con i potenti del paese.
[…] Sette giorni di coabitazione non possono lasciare dubbi. Ora sarà
sufficiente sposarla per uscire dal carcere. I parenti di Filippo Melodia fanno
la consueta offerta del matrimonio riparatore alla famiglia Viola. Franca dice
di no, preferisce piuttosto rimanere disonorata che avere l’onore di sposare
Filippo. […] Così alla famiglia Melodia, il padre Bernardo comunica la sua
decisione: lui non vendicherà l’onore offeso con un omicidio; ma non darà
neppure la sua Franca in sposa a chi è ricorso alla violenza. Lascerà fare il
suo corso alla giustizia.”
Il caso suscitò
molto clamore non solo nel paese dove la giovane abitava, ma anche in Sicilia,
e persino in tutto il territorio nazionale. Nonostante i consigli dei
compaesani della famiglia di abbandonare la ricerca della giustizia, perché
all’epoca, in quelle situazioni delicate, ciò che dettava la legge erano le
consuetudini.
Il procedimento
penale iniziò a Trapani nel 1966, furono processati sia Melodia che i ragazzi
che lo aiutarono. Nello stesso anno venne emanata la sentenza che punì Melodia
a undici anni di carcere per ratto, violenza carnale, violazione di domicilio,
lesioni e danneggiamenti, mentre gli altri giovani ricevettero una punizione
meno severa.
Il coraggio e la
volontà della giovane Franca e della sua famiglia lasciarono indubbiamente un
traccia decisiva  nella storia del
delitto d’onore.
Durante lo svolgersi
del processo penale infatti, il Ministro di Giustizia, Orenzo Reale , disse
pubblicamente in un’intervista, che aveva l’intezione di modificare l’art
578cp, incrementando la pena e portandola da un minimo di 9 ad un massimo di
12, o addirittura abolire in modo definitivo la norma, e ricondurre il motivo
d’onore sotto attenuanti generiche, o considerarlo come valore morale o sociale
per il quale l’agente ha commesso il reato, o infine, ritenerlo motivo che
scatena lo stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui.
Di fatto il progetto
non avrebbe cambiato notevolmente la situazione, rappresentava però una prima
discussione verso l’abrogazione dei delitti d’onore.
A causa della crisi
istituzionale la proposta di legge non fu portata a buon fine. Solo nel 1977,
il Senato dischiarò che la causa d’onore doveva essere abrogata
definitivamente.
Ufficialmente la
legge di abrogazione venne siglata dall’Onorevole Ravioli, e approvata nel
maggio del 1980. “Si trattò di eliminare un vero e proprio privilegio per
l’uomo, al fine di accelerare e di promuovere la parità dei diritti”.
La legge entra in
vigore precisamente il 5 agosto del 1981 , e abroga finalmente gli articoli
544, 587 e 592 del codice penale e modifica l’articolo 578cp, che il
legislatore ha profondamente cambiato: ora si parla di infanticidio in
condizioni di abbandono materiale e morale . 
Si comprende,
quindi, che le spinte sociali, i cambiamenti nella mentalità di gran parte
della cittadinanza, e il progressivo riconoscimento effettivo dei diritti della
donna abbiano influenzato fortemente l’abrogazione dei delitti in analisi.
Attuando un
confronto con l’iter intrapreso dalla Turchia nell’abrogazione delle
disposizioni in materia di reati d’onore, si nota che il legislatore è stato
condizionato da elementi diversi: la pressione attuata a livello
internazionale, soprattutto dall’Unione Europea, affinché la Turchia risolvesse
i problemi legati ai diritti umani e alla tutela della donna, e la forte
richiesta da parte delle organizzazioni per i diritti delle donne di riformare
il codice penale. Quindi l’esigenza di assicurare alle donne un maggior
uguaglianza rispetto all’uomo e di tutelare i loro diritti della donna, hanno
influenzato moltissimo la riforma del codice penale in materia di delitti
d’onore. In Turchia vi non vi è stato un forte cambiamento a livello scoiale e
culturale come in Italia, tutt’oggi il concetto di onore è legato alla
reputazione e alla sessualità, la cultura dell’onore è ancora una cultura
“collettivistica”, mentre in Italia il temine onore rappresenta solo la
dignità, la stima, la reputazione personale, dalla cultura collettivistica si è
passati ad una cultura “individualistica”, nella quale la figura del singolo e
le opinioni personali sono rilevanti, se non più importanti, di quella della
comunità.