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I reati multiculturali in Italia e l’ormai passato delitto d’onore.

6 Agosto 2016
La storia dei delitti a causa d’onore nel diritto penale italiano è particolarmente importante, sia per la valenza dell’istituto in sé, sia perché oggi questi delitti possono essere definiti reati multiculturali , tipologia di reati che sta acquisendo una notevole rilevanza negli ultimi decenni. 
Il delitto in nome dell’onore può considerarsi un esempio di come il legislatore, nel corso dell’ultimo secolo, abbia cambiato la percezione dell’onore, e conseguentemente, la sua disciplina legale: inizialmente la legge penale combaciava con le regole culturali derivanti dal codice d’onore, le legge “scusava”, mediante disposizioni attenuanti, i comportamenti delittuosi motivati dall’onore, sebbene questi ultimi violassero diritti fondamentali, come il diritto alla vita.
Il legame tra norme penali e cultura dell’onore rimane solido fin quando iniziano a frapporsi delle spinte sociali, dei cambiamenti nelle idee politiche e, non da ultimo, dei nuovi principi legislativi e giurisprudenziali, che acquistano sempre maggior valore, fino al momento in cui il legislatore decide definitivamente di abrogare la categoria dei delitti a causa d’onore. Si assiste ad un cambiamento di prospettiva: prima il legislatore condivideva la stessa linea delle consuetudini motivate dall’onore, ora si pone contro.
E, come detto pocanzi, tutte le condotte penalmente rilevanti, che sono poste in essere come imperativo morale allo scopo di tener fede alle tradizioni d’origine, sono oggi elementi costitutivi dei reati multiculturali, in quanto, per definizione, sono reati commessi da un gruppo culturale di minoranza che condona, accetta, approva, o addirittura incoraggia o impone un comportamento, che il gruppo culturale di maggioranza, cioè lo “Stato” nel suo insieme, considera illecito penale.
Innanzitutto occorre approfondire il significato dell’espressione “reati multiculturali”, o altrimenti detti reati culturalmente orientati. I vari autori che hanno dedicato opere e lavori al tema, hanno condotto indagini nel mare magum di tutto ciò che può essere ricondotto alla cultura personale, tenendo ovviamente in considerazione quale poi sia il significato corretto del termine cultura.
In sintesi, si può notare che le differenze culturali tra gruppi di persone, possono inerire alla nazionalità, alla fede religiosa, al pensiero politico, all’appartenenza sociale, all’orientamento sessuale, eccetera. Ciascuno dei sottogruppi culturali, portatore di valori e credenze, può essere in conflitto con un altro, o anche con i principi del diritto penale, in quanto prodotto condizionato in ciascun ordinamento della cultura del gruppo sociale egemone .
Studiare il termine “cultura” in modo così “localizzato” rischia però di prendere in considerazione anche modi di pensare di micro-gruppi familiari, o addirittura individuali, perciò è necessario riflettere sulla nozione penalmente rilevante della parola “cultura”, occorrendo interpretarla come quell’insieme di valori in grado di incidere a tutto tondo sull’esistenza dei rispettivi membri e non già sui singoli aspetti del vissuto quotidiano (come la fede religiosa, il credo politico, l’orientamento sessuale). 
Tale concetto di cultura ci porta a chiarire la definizione dell’espressione “reati multiculturali”, precisata pocanzi: quando un soggetto agente appartiene ad un gruppo culturale minoritario e pone in essere una condotta penalmente rilevante, che lui stesso e il gruppo di cui è parte, ritengono invece lecita, dovuta o adeguata alle regole culturali che seguono profondamente durante il corso della loro vita, e che condizionano tutta la loro esistenza, allora egli commetterà un reato culturalmente orientato.
In Italia e nel resto del Mondo, secondo l’opinione maggioritaria, è opportuno percepire e disciplinare questa tipologia di reati come istituti connessi ai gruppi etnici-culturali minoritari o ai cittadini di altre nazioni. 
In dottrina esistono però altre posizioni: secondo alcuni giuristi, il concetto di reati multiculturali deve essere esteso, ai reati culturali “in senso latissimo”, nei quali la “matrice culturale della condotta discende dall’adesione a religioni, sette, tradizioni, concezioni del mondo caratterizzate da norme culturali in conflitto più o meno evidente con le norme giuridiche positive” .
L’ordinamento turco si pone in disparte rispetto a questi orientamenti dottrinali, in quanto vi sono dei dubbi sul catalogare i delitti d’onore come reati multiculturali nell’accezione detta pocanzi. È opportuno sollevare un dibattito sul significato della definizione generalmente riconosciuta dei reati culturalmente orientati alla luce di ciò che è stato illustrato nei capitoli precedenti. 
Sicuramente nell’interpretazione elaborata dal legislatore non vi sono dubbi: i delitti d’onore sono commessi da una minoranza della popolazione e sono sanzionati dalla generalità dei consociati, quindi per definizione sono reati multiculturali, nei quali il movente è costituito dagli usi, consuetudini e regole culturali che determinano la vita e il modo di agire del soggetto agente. Nella norma che regola ora la fattispecie dei delitti a movente culturale, la parola scelta per descrivere i reati in analisi, è il termine töre, che indica la cultura della persona nel suo complesso, di conseguenza i reati culturali sono definiti in senso “stretto”, allo stesso modo della dottrina prevalente in Italia.
È lecito d’altra parte sollevare dei dubbi sulla scelta attuata dal legislatore, in quanto si potrebbe assumere che limitare la cultura dell’onore e i reati culturali in generale ad una stretta minoranza del popolo o a etnie straniere sia riduttivo o sbagliato rispetto all’evoluzione della cultura turca negli ultimi decenni, soprattutto se si studia l’evoluzione della cultura turca prima della riforma penale e ciò che ha determinato e condizionato il rinnovamento del codice penale.