General

– All’ ombra della giustizia negata ai bambini –


di Antonietta Chiodo, ProMosaik e.V. Italia – Nel seguente articolo affronteremo nuovamente
l’argomento della pedofilia, una parola complessa e spesso difficilmente
decifrabile a livello legale. Infatti l’interpretazione della stessa deriva dal
tipo di cultura ed ideologia politica e richieda una comprensione esaustiva, ma
soprattutto un adeguamento legislativo per garantire i diritti dei bambini.

L’Italia negli ultimi anni a causa di vicissitudini
poco piacevoli che hanno portato sui nostri teleschermi visi di adolescenti e
bambini, colpiti dalla mannaia dell’abuso minorile a livello sessuale che in numerosi
casi porta alla morte o alla sparizione dello stesso, ha cercato in maniera più
o meno moderata di supplire alle lacune che la legge nel tempo ha portato alla
scarcerazione dei loro abusanti.
Massimiliano
Frassi
(Associazione Prometeo Onlus, contro la pedofilia, Bergamo, Italia) Congiuntamente
ad altre associazioni rappresenta i bambini sia a livello legale che umanitario.
Ho avuto l’onore di poterlo intervistare e di porgli  alcune domande per comprendere meglio ciò che
accade:
“Vi sono stati degli errori giudiziari, dei casi
limite, sì, ma sono veramente pochi in confronto a ciò che si narra. E chi fa
il mio lavoro non deve avere solo una, ma dieci attenzioni. Ancora oggi capita
che vi sono tantissimi medici che non intendono denunciare quello che vedono.
Sarebbero obbligati a farlo, ma questa è l’Italia, dove ognuno di noi è obbligato
a fare una cosa e poi non la fa. Infatti dalla teoria alla pratica ne passa
parecchia di strada. In America o in Inghilterra delle persone del genere sarebbero
obbligate a testimoniare perché nel silenzio sarebbero comunque reputate
complici di un abuso. Il problema credo nasca dal silenzio delle vittime. E
questo silenzio permette a chi abusa di dire “Io la posso sempre fare franca”.
Infatti il silenzio consegna il bambino all’abusante e lo stesso abusante
continuerà a fare quello che ha sempre fatto.
A. Chiodo: Si
dice che chi è ha subito un abuso da piccolo è destinato ad essere un futuro
abusante. Che ne pensi di questo mito?
M. Frassi: Questo è un falsissimo mito
che in America, Danimarca, Inghilterra è stato già demolito con dati
scientifici. In Italia invece ancora persiste: infatti in Italia si tende
ancora di ghettizzare ed infangare la vittima che resta sempre un cittadino di
serie B. In verità ci sono delle percentuali che mettono in evidenza che su 100
persone abusate può esserci un 10% di loro che da adulti diventeranno carnefici.
Ricordo ad esempio un caso che ci fecero studiare in Inghilterra, di un
sacerdote pedofilo che ebbe contatti con più di mille bambini, anche nei campi
estivi. Ma l’abuso alla fine si riferiva a soli due bambini. Ma sbagliamo se
non diamo peso a queste due vite, confrontandole con le altre mille. Infatti
anche se “SOLO” due, queste due vittime sono esistenze che devono avere un peso
fondamentale.
A. Chiodo: Che
cosa pensi delle trasmissioni televisive sulle vittime della pedofilia in
Italia?
M. Frassi: Trovo tutto estremamente
volgare e trovo il tutto sempre molto molto sbilanciato, mi vien da dire che
non hanno niente da fare, in più scrivono anche libri in continuazione. Chi mi
conosce sa che non sono uno pigro, ma spesso non ce la faccio. Ad esempio feci
un intervento in carcere, dove vi fu questo carcerato che in precedenza fu nella
stessa struttura in cui venne detenuto Luigi Chiatti, il Mostro di Foligno. Era
l’addetto allo smistamento posta. Questo ragazzo da bambino venne abusato, da
grande con i suoi amici incontrarono nuovamente l’abusante, lui aveva 18 anni
ed i suoi amici 17, erano in spiaggia, quest’uomo tornò e li chiamò. Accadde
che i ragazzi si ribellarono e lo uccisero, non raccontarono degli abusi e
vennero condannati.
Mi raccontò del tempo passato in carcere e chiarì
quanto per un detenuto le lettere siano fondamentali perché rappresentano
l’unico collegamento con l’esterno, insomma, Luigi Chiatti riceveva numerose
lettere cosa che non accadeva a nessuno ed erano quasi tutte di ammiratrici,
addirittura le suore gli mandavano maglioni di lana fatti a mano perché stesse
al caldo durante l’inverno!
“Un aspetto
importante: dobbiamo capire che un uomo che va in Tailandia per motivi pedofili…
non aspetterà un altro anno per agire, colpirà qui vicino a noi, magari l’amichetta
della figlia.”
-Unione Europea si confronta sull’
abuso minorile-
Nel 2011 L’Unione europea (UE) adotta una legislazione
per la lotta contro i reati sessuali a danno di minori. La direttiva riguarda
gli aspetti che vanno dalla sanzione alla prevenzione, passando attraverso il
sostegno alle vittime. In particolare sono previste disposizioni specifiche in
caso di pornografia infantile su internet e di turismo sessuale.
Direttiva
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio.
Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 (pubblicato
in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2014, n. 68) denominato “Attuazione
della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione
quadro 2004/68/GAI” introduce importanti modifiche all’impianto del nostro
codice penale in tema di reati concernenti l’abuso sessuale commesso su minori.
In particolare, l’art. 1 del Decreto
aggiunge alcune circostanze aggravanti all’interno dell’art. 602-ter c.p.,
disponendo che, nelle ipotesi contemplate dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1 e 600-quinquies, la pena sia aumentata:
a) se il reato è commesso da
più persone riunite;
b) se il reato è commesso da
persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne
l’attività;
c) se il reato è commesso con
violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione
delle condotte, un pregiudizio grave.
Le pene
previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non
eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l’utilizzo
di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti
telematiche. Sempre lo stesso art. 1 del Decreto dispone che all’articolo
609-ter c.p. (il quale contempla le circostanze aggravanti per il reato di
violenza sessuale), al primo comma, dopo il numero 5-quater, sono aggiunte
alcune nuove circostanze aggravanti.
Il nuovo comma 5-quinquies, infatti, prevede un
aumento di pena se il reato è commesso da persona che fa parte di
un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività, mentre il
successivo comma 5-sexies contempla un aggravamento di pena se il reato è
commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della
reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave, la pena aumenta, se il reato
é commesso da più persone riunite;
se il reato é commesso da persona che
fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
se il
reato é commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa
della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
 Questo per
comprendere al meglio di come le leggi siano continuamente modificabili in base
ai periodi storici ed ai cambiamenti politici e sociali che ne susseguono.